Art. 1.
(Apologia di reato).

      1. Dopo l'articolo 529 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 529-bis. - (Apologia di reato). - Chiunque, anche con il mezzo telematico, induce altri a ritenere leciti i rapporti sessuali con minorenni è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a tremila euro».